Ministero delle Imprese e del Made in Italy

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di omologazione e di far eseguire le verifiche periodiche (art. 4 D.P.R. 462/01) e straordinarie (art. 7 D.P.R. 462/01) degli impianti elettrici di messa a terra.

Che cos'è l'impianto di messa a terra?

L’impianto di messa a terra è la parte dell’impiantistica elettrica che garantisce il collegamento al potenziale elettrico del terreno. Si tratta quindi dell’insieme dei conduttori e dei dispersori che devono essere installati per realizzare la messa a terra di protezione.

L’impianto di messa a terra assieme ai dispositivi di protezione (es. gli interruttori differenziali) garantiscono la protezione delle linee elettriche e la sicurezza per gli operatori.

Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di omologazione e di far eseguire le verifiche periodiche (art. 4 D.P.R. 462/01) e straordinarie (art. 7 D.P.R. 462/01) degli impianti elettrici di messa a terra.

Il datore di lavoro deve quindi individuare ed incaricare un soggetto abilitato che effettui tale verifica.

Il servizio C.V.E.

C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE Srl è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero delle Attività  Produttive per l’esecuzione delle verifiche di cui al D.P.R. 462/01. Da 18 anni operiamo sul territorio nazionale attraverso un’equipe di Tecnici Verificatori di comprovata serietà  ed esperienza.

Al datore di lavoro offriamo:

  1. la possibilità  di ricevere un preventivo senza impegno per l’esecuzione della verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra installato nella propria Azienda;
  1. la capacità  di intervenire con tempestività  e puntualità  al fine di garantire ai datori di lavoro la possibilità  di assolvere agli obblighi di verifica entro i termini previsti dal D.P.R. 462/01;
  2. l’elasticità  nella programmazione degli interventi ovvero la pianificazione delle verifiche ed in particolare delle operazioni di verifica che richiedono una breve interruzione della tensione dalle linee elettriche, nel rispetto delle attività  produttive e/o operative dei nostri clienti. Siamo convinti, infatti, che oltre alle spese per l’esecuzione delle verifiche i datori di lavoro non debbano sostenere ulteriori costi derivati da mancata produzione e/o operatività  del proprio personale.
  3. la gestione delle scadenze attraverso un software specifico che garantisce al datore di lavoro il servizio di avviso della scadenza assicurando il rispetto delle periodicità.

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La Legge: D.P.R. 462/01

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

  1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

  2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

  3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività  produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3

Verifiche a campione

  1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità  alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.

  2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

  1. localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;

  2. tipo di impianto soggetto a verifica;

  3. dimensione dell’impianto.

  1. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4

Verifiche periodiche Soggetti abilitati

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

  2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta dagli organi di vigilanza.

  4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7

Verifiche straordinarie

  1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’Asl o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

  2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

  1. esito negativo della verifica periodica;

  2. modifica sostanziale dell’impianto;

  3. richiesta del datore di lavoro.

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

  1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

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