Ministero delle Imprese e del Made in Italy

VERIFICHE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di omologazione e di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche. Tali dispositivi e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche non sono presenti in tutte le strutture.

Rischio scariche atmosferiche?

Premessa

Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di omologazione e di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche. Tali dispositivi e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche non sono presenti in tutte le strutture. Ai sensi delle vigenti normative, infatti, si individuano:

  • strutture auto protette.
  • strutture non auto protette.

     

L’individuazione e la classificazione viene eseguita da un professionista inscritto all’albo e con idonee competenze attraverso una valutazione del rischio di fulminazione.

Le strutture auto protette sono quegli impianti e/o stabili per i quali il calcolo di fulminazione ha prodotto un valore di rischio che rimane contenuto nei limiti imposti dalle vigenti normative e, pertanto, non necessitano di ulteriori misure atte ad assicurare la protezione contro le scariche atmosferiche.

Diversamente si definiscono strutture non auto protette tutti gli impianti e/o gli edifici per i quali il calcolo di fulminazione ha prodotto un valore di rischio superiore ai limiti imposti dalle vigenti normative. Per queste strutture deve quindi essere progettato e realizzato (da professionisti con idonee competenze) un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere sottoposti a verifica periodica (art. 4 D.P.R. 462/01) e straordinaria (art. 7 D.P.R. 462/01).

Il datore di lavoro deve quindi individuare ed incaricare un soggetto abilitato che effettui tale verifica.

Il servizio C.V.E.

C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE Srl è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero delle Attività  Produttive per l’esecuzione delle verifiche di cui al D.P.R. 462/01. Da 18 anni operiamo sul territorio nazionale attraverso un’equipe di Tecnici Verificatori di comprovata serietà  ed esperienza.

Al datore di lavoro offriamo:

  1. la possibilità  di ricevere un preventivo senza impegno per l’esecuzione della verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  2. la capacità  di intervenire con tempestività  e puntualità  al fine di garantire ai datori di lavoro la possibilità  di assolvere agli obblighi di verifica entro i termini previsti dal D.P.R. 462/01;
  3. l’elasticità  nella programmazione degli interventi ovvero la pianificazione delle verifiche nel rispetto delle attività  produttive e/o operative dei nostri clienti. Siamo convinti, infatti, che oltre alle spese per l’esecuzione delle verifiche i datori di lavoro non debbano sostenere ulteriori costi derivati da mancata produzione e/o operatività  del proprio personale.
  4. la gestione delle scadenze attraverso un software specifico che garantisce al datore di lavoro il servizio di avviso della scadenza assicurando  il rispetto delle periodicità.

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La Legge: D.P.R. 462/01

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

  1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

  2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

  3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività  produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3

Verifiche a campione

  1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità  alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.

  2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

  1. localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;

  2. tipo di impianto soggetto a verifica;

  3. dimensione dell’impianto.

  1. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4

Verifiche periodiche Soggetti abilitati

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

  2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta dagli organi di vigilanza.

  4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7

Verifiche straordinarie

  1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’Asl o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

  2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

  1. esito negativo della verifica periodica;

  2. modifica sostanziale dell’impianto;

  3. richiesta del datore di lavoro.

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

  1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

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